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Quali beni sono pignorabili?

Quali beni sono pignorabili?

Domanda che ci viene spesso posta riguarda i rischi derivanti al soggetto che non è più in grado di onorare i debiti contratti.

Il creditore, sia esso una finanziaria o un creditore privato, ha interesse a recuperare il proprio credito e a tal fine, ha una serie di strumenti per tutelarsi, tra i quali il pignoramento mobiliare.

Ma fortunatamente non tutti i beni del debitore, qualora presenti, sono aggrebili.

Vediamo quindi quelli che sono i beni cd. “mobili” che non possono essere pignorati:

  • oggetti sacri, salvo il caso in cui questi abbiano un valore economico particolarmente elevato;
  • vestiti e biancheria;
  • letto;
  • armadi e cassettoni;
  • tavoli e sedie da pranzo (utili quindi a consumare i pasti);
  • stufe;
  • fornelli da cucina;
  • frigorifero;
  • lavatrice;
  • alimenti, bevande e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
  • armi e tutte le cose che il debitore ha l’obbligo di detenere per ragioni di pubblico servizio;
  • decorazioni al valore;
  • lettere;
  • registri;
  • scritti di famiglia in generale, oltre ai manoscritti, a meno che non facciano parte di una collezione;
  • fedi nunziali, visto il valore affettivo.

Restano pignorabili tutti gli altri mobili e oggetti di grande valore economico per via del loro pregio artistico o perché oggetti di antiquariato. Non esistono, invece, limiti al pignoramento di auto e moto.

Dopo il pignoramento, il debitore mantiene la proprietà dei beni mobili mentre il possesso passa all’Istituto vendite giudiziarie o al professionista delegato per la vendita. Se il bene viene venduto, il ricavato andrà a soddisfare la pretesa del creditore, nel caso contrario il bene mobile torna nella disponibilità del debitore e il creditore resta insoddisfatto.

E cosa accade agli altri beni che sono aggredibili?

Essendo la finalità quella di consentire al creditore di recuperare il denaro, i beni non passano fisicamente al creditore,  ma devono essere venduti a terzi tramite un’asta. Vi sono casi in cui potrà essere chiesta l’assegnazione diretta, ma solo quando i beni del debitore hanno un valore economico determinato e corrispondente all’ammontare del debito.

Anche in questo caso importante è adottare gli opportuni e tempestivi provvedimenti non appena ci si trova nella condizione di non poter adempiere alle obbligazioni assunte, onde evitare spiacevoli situazioni.

 

 

 

 

Il pignoramento del conto corrente

Come ogni pignoramento, il processo non si attiva all’improvviso dall’oggi al domani, ma presupposto è l’esistenza di un procedimento giudiziario attraverso il quale il creditore ha ottenuto un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) senza tuttavia riuscire a riavere quando dovuto.

In ogni caso, il debitore sarà informato da parte del creditore del tentativo di pignoramento del conto corrente mediante notifica del titolo esecutivo, di un precetto e a seguire dell’atto di pignoramento, che verrà notificato contestualmente anche al cd. “terzo pignorato”, vale a dire l’Istituto di credito ove sono depositati i fondi.

Vediamo quindi un tipico caso di pignoramento del conto corrente.

L’atto di pignoramento una volta ricevuto dalla banca, qualora vi siano dei fondi, procederà a bloccare una determinata somma di denaro dal conto del debitore. Di norma, se sono presenti fondi a sufficienza, la somma sarà pari all’importo del debito aumentato del 50% altrimenti la banca accantonerà i fondi comunque ivi depositati, anche se di importo inferiore al debito.

Nel caso di conto corrente cointestato, il pignoramento potrà avere ad oggetto solo il 50% della somma depositata al suo interno, a prescidere dall’importo ivi presente.

Nei casi in cui il debito sia nei confronti del Fisco, inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrà pignorare il conto corrente del debitore senza dover richiedere l’intervento del tribunale.

Ma ipotizziamo diversi scenari:

  1.  Il conto corrente è vuoto oppure ha un saldo negativo (probabilmente è stato svuotato per tempo dal correntista): il pignoramento potrà interessare tutte le entrate che arriveranno eventualmente in un secondo momento;
  2.  Il conto contiene una somma pari o inferiore rispetto a quella da pignorare: in questo caso la banca bloccherà il conto fino all’udienza di assegnazione;
  3. Il conto contiene una somma maggiore rispetto a quella da pignorare: in tale ipotesi la banca consentirà i prelievi e i bonifici sulla parte in eccesso.

Il creditore nel caso di esito positivo del pignoramento potrà quindi chiedere l’assegnazione dei fondi ivi presenti al Giudice, con la conseguenza che la banca trasferirà l’importo pignorato direttamente al creditore.

Quindi, visto l’iter sopra descritto il debitore è tempestivamente posto nella condizione di tutelarsi e rendere più difficoltoso il recupero del credito. Di conseguenza, in mancanza i fondi, il creditore dovrà tentare altre vie per recuperare i propri importi, con ulteriore dispendio di risorse e spese.

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